Proposta di legge sul crocefisso

2 febbraio 2010 da g.c.
categoria: Discussioni, Notizie 

Legislatura 16º – Disegno di legge N. 1947

Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

N. 1947

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori CECCANTI, CHITI, CHIAROMONTE,
DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, GIARETTA, LUMIA, MARITATI, PINOTTI, TONINI e TREU

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 DICEMBRE 2009

Norme generali sulla affissione di crocifissi nelle aule scolastiche sulla base del principio di autonomia delle istituzioni scolastiche, in analogia alla legislazione bavarese e alla giurisprudenza castigliana

Onorevoli Senatori. – La recente sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo Lautsi contro Italia del 3 novembre 2009 ha rilanciato il conflitto sulla presenza dei crocifissi nelle aule scolastiche italiane.

Come ha scritto A. Barbera, si tratta di una decisione «sorprendente. Essa fa propria una lettura della laicità che appartiene ad altri ordinamenti, in particolare alla Francia e alla Turchia. Non a caso diverse sono le sentenze in cui la Corte di Strasburgo ha dovuto difendere decisioni di quei Paesi contrarie all’uso, negli spazi pubblici, di simboli religiosi, in particolare il velo islamico. Adottando tale lettura la Corte è venuta meno ai “margini di apprezzamento statale“ nell’applicazione della Convenzione europea; vale a dire è venuta meno a quell’orientamento giurisprudenziale che di norma segue al fine di rispettare le tradizioni costituzionali nazionali» («Bologna Sette» – Supplemento di «Avvenire» dell’ 8 novembre 2009; più in generale, dello stesso autore, sulle caratteristiche specifiche del principio di laicità nel nostro ordinamento rispetto agli altri, si veda il saggio «Il cammino della laicità», in www.forumcostituzionale.it<http://www.forumcostituzionale.it/> , pubblicato nel volume «Laicità e diritto», a cura di S. Canestrari, Bologna, Bonomia University press, 2007).
Su tale questione, che si era già posta in alcuni casi negli ultimi anni, si era svolto a Ferrara un approfondito dibattito tra i costituzionalisti italiani il 28 maggio 2004, un «seminario preventivo» rispetto alla successiva sentenza della Corte costituzionale, i cui atti sono pubblicati nel volume «La laicità crocifissa? Il nodo costituzionale dei simboli religiosi nei luoghi pubblici», a cura di R. Bin, G, Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi, Torino, Giappichelli, 2004). Si rinvia in particolare alla relazione introduttiva di S. Ceccanti «E se la Corte andasse in Baviera?», nonché alle sue «Conclusioni». Com’è noto la sentenza di inammissibilità della Corte costituzionale n.  389, del 15 dicembre 2004, decise poi di non affrontare nel merito la questione, ritenendo che si trattasse di norma regolamentare, come tale non rimessa al proprio controllo.
I conflitti avevano fatto rilevare una situazione normativa piuttosto confusa. La maggior parte degli studiosi ritiene che la norma regolamentare oggi discussa esista ancora nell’ordinamento e sia precettiva, configuri cioè un obbligo, anche se in varie classi scolastiche fosse sin qui disapplicata. Lo status quo, sia nella maggioranza dei casi in cui la norma era applicata, sia nella minoranza in cui era disapplicata, sembrava in larga parte pacifico. Tuttavia la nuova visibilità della questione, specie dopo la sentenza della Corte costituzionale, sta creando ulteriori conflitti o con pressioni per garantire l’effettività della norma dove era disapplicata o con richieste di non applicarla più dove essa era applicata, anche con la possibile presentazione di vari ricorsi alla medesima Corte costituzionale.
Ora, soprattutto dopo questi fatti, a prescindere dall’esito del ricorso dell’Italia alla Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo, il fatto che una questione che ha da anni acquisito un’indubbia rilevanza sia ancora affidata a una norma regolamentare pre-costituzionale, di una fase storica lontana segnata tra l’altro da un confessionalismo di Stato e da una struttura fortemente accentrata dello Stato stesso, non sembra essere più una scelta minimamente adeguata.
Il legislatore nazionale, a cui in materia scolastica la Costituzione vigente affida nell’articolo 117, come novellato dalla legge costituzionale del 18 ottobre 2001, n.  3, l’emanazione di norme generali «salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche» deve a questo punto fare il suo dovere (sulla legittimità a farlo e sull’incompetenza regionale si vedano le «Conclusioni» di S. Ceccanti al citato volume «La laicità crocifissa?»). Come ha scritto sempre A. Barbera, a chiusura del citato articolo sul supplemento di «Avvenire», dell’8 novembre 2009: «È un tema quindi troppo importante sia per chi è contrario e sia per chi è invece favorevole all’esposizione del Crocefisso, che non può essere lasciato né a fragili circolari o regi decreti né affidato ai soli giudici di Strasburgo. Ben venga quindi un progetto di legge che consenta al Parlamento italiano – sia alla maggioranza che alle opposizioni – di esprimersi solennemente, magari distinguendo fra le aule scolastiche e gli altri edifici pubblici e valorizzando nelle attività scolastiche anche altre culture religiose minoritarie».
Quale legge è quindi possibile e opportuna nel quadro costituzionale attuale, ivi compresa la modifica dell’articolo 117 della Costituzione, avvenuta con la legge costituzione n. 3 del 2001, che ha per l’appunto riconosciuto per la prima volta il principio dell’autonomia scolastica? Volendo escludere la soluzione tipica di una laicità che faccia proprio il modello francese o turco, col divieto di qualsiasi simbolo (fermo restando che una cosa è il divieto di simboli religiosi per gli alunni, non ammissibile in alcun caso nel nostro ordinamento, un’altra cosa il porsi il problema di simboli che sono esposti dalle istituzioni), non per questo diventa immediatamente legittimo o, quanto meno, opportuno il suo contrario, ovvero l’obbligo di esposizione senza alcuna possibilità di eccezione. Obbligo tuttora vigente, anche se disapplicato di fatto in diverse situazioni scolastiche. L’argomento della lesione del diritto di libertà religiosa altrui nel suo versante negativo, come diritto di non credere, qualora la persona vi individui il simbolo di una confessione a cui non aderisce, non può essere trattato con sufficienza, specie nell’ambito scolastico a causa del ruolo che esso riveste nella formazione della persona.
Dato che i conflitti restano comunque limitati non sembra ragionevole allontanarsi eccessivamente dalla normativa attuale, ma limitarsi ad alcune correzioni incrementali.
Una prima soluzione potrebbe consistere, in caso di conflitto, nel ricorso al voto a maggioranza. Le caratteristiche delle obiezioni, che paventano una lesione di diritti, di libertà religiosa o di coscienza e quindi un vulnus al rispetto del pluralismo della comunità scolastica, fanno però ritenere semplicistica e non accettabile tale soluzione.
Una seconda soluzione potrebbe consistere nel dare un diritto di veto a ciascun singolo soggetto coinvolto, ma qui finiremmo nell’estremo opposto che l’ordinamento non assume neanche per decisioni quali la revisione costituzionale.
Scartate le soluzione estreme e queste varianti semplificatorie, resta uno spazio ragionevole per soluzioni intermedie che evitino i conflitti tra i diritti, una volta che il Parlamento abbia deciso di assumersi la sua responsabilità, come appare a questo punto doveroso.
Come proposto nel citato dibattito di Ferrara, oltre che dalla relazione introduttiva, anche dagli interventi di M. Cartabia, I. Nicotra, C. Panzera, S. Prisco e D. Tega e nel saggio già citato di A. Barbera, la soluzione che riteniamo più convincente, ma il dibattito parlamentare potrebbe certo individuarne altre sulla base dei medesimi criteri, è quella che può ispirarsi alla legge bavarese sull’educazione e l’istruzione pubblica, Bayerisches Gesetz über das Erziehungs – und Unterrichtswesen (BayEUG), approvata il 23 dicembre 1995 dal Parlamento del Land Baviera ed entrata in vigore il 1º gennaio 1996, in seguito alla sentenza della Corte costituzionale federale del 16 maggio 1995 (BVerfG, 1 BvR 1087/91 «Kruzifixurteil»), adattandola al nostro contesto costituzionale e ordinamentale.
L’articolo 7, paragrafo 3, della citata legge bavarese sull’educazione e l’istruzione pubblica, e tuttora vigente recita:

In considerazione della connotazione storica e culturale della Baviera, in ogni aula scolastica è affisso un crocifisso. Con ciò si esprime la volontà di realizzare i supremi scopi educativi della Costituzione sulla base di valori cristiani e occidentali in armonia con la tutela della libertà religiosa. Se l’affissione del crocifisso viene contestata da chi ha diritto all’istruzione per seri e comprensibili motivi religiosi o ideologici, il direttore didattico cerca un accordo amichevole. Se l’accordo non si raggiunge, egli deve adottare, dopo aver informato il provveditorato agli studi, una regola ad hoc (per il caso singolo) che rispetti la libertà di religione del dissenziente e operi un giusto contemperamento delle convinzioni religiose e ideologiche di tutti gli alunni della classe; nello stesso tempo va anche tenuta in considerazione, per quanto possibile, la volontà della maggioranza.
Alla stessa ispirazione risponde anche la recentissima sentenza del Tribunale Superiore di Giustizia della comunità autonoma spagnola di Castilla y León, resa nota il 15 dicembre 2009, particolarmente rilevante perché emessa dopo la citata sentenza della Corte di Strasburgo. Essa valorizza il principio di autonomia scolastica (punto 4), segnala che la giurisprudenza della corte di Strasburgo va interpretata, ovvero ponderata senza possibilità di estrapolazione lineare o letterale (punto 6), in relazione alla tradizione costituzionale nazionale, individuando quella spagnola (ma citando nello stesso anche quella italiana) come quella di uno Stato laico, né confessionalista né laicista (punto 4), esclude in assenza di conflitti che si possa procedere a una rimozione che avvenga in modo indiscriminato, generalizzato (punto 7), stante la obiettiva presenza…straordinariamente numerosa…di simboli di connotazione o ascendenza religiosa (punto 6) e consente la eventuale rimozione come deroga solo di fronte a una richiesta esplicita dotata di serietà di motivazioni (punto 8).

Il comma 1 del disegno di legge qui proposto riprende le scelte di impianto già motivate, nonché i primi due periodi del testo bavarese adattandoli con due concetti già presenti nel nostro ordinamento: il richiamo al «valore della cultura religiosa» e al «patrimonio storico del popolo italiano», utilizzati dall’articolo 9, comma 2, dell’Accordo firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato ed eseguito con la legge 25 marzo 1985, n. 121. Le ulteriori affermazioni rispondono a quanto affermato recentemente da Augusto Barbera sul significato del contributo dato dal cristianesimo, al di là delle contraddizioni storiche, al costituzionalismo contemporaneo: anche per chi non ha il dono della Fede e non crede che Cristo sia il figlio di Dio non può ignorare che Gesù di Nazaret è comunque un figlio di uomo (“Figlio dell’Uomo“), grande protagonista della storia dell’umanità, il cui sacrificio ha alimentato movimenti religiosi su cui si fondano non solo i valori più profondi dell’Europa ma gli stessi valori del costituzionalismo liberaldemocratico. Essi sono, per larga parte, mirabilmente riassunti nella lettera che Paolo di Tarso inviò ai Galati nel 56 dopo Cristo: la dignità della persona umana, l’eguaglianza fra uomo e donna, la fratellanza fra i popoli, la vocazione alla solidarietà, ma anche la separazione e distinzione fra Dio e Cesare, fra norme giuridiche e precetti religiosi. Nonostante tante drammatiche collisioni, i valori del cristianesimo e quelli della cultura illuminista (che nei primi si ritenne espressamente radicata), hanno contribuito ad alimentare i diritti della persona, ad alimentare la parte più viva del costituzionalismo contemporaneo, ivi compresa la Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Nonostante alcune gravi contraddizioni dei processi storici, quale quella legata nel nostro Paese alla questione romana, e le gravi incomprensioni che ne sono derivate sotto forma di laicismo aggressivo o di intransigentismo estremo quale quello espresso dal Sillabo, è innegabile che alla base del costituzionalismo contemporaneo stia un rapporto fecondo tra cattolicesimo e modernità occidentale. Un rapporto che, a partire dal comune impegno nella rinascita democratica del secondo dopoguerra, dimostrando così la conciliabilità storica delle scelte religiose e dell’impegno per il rinnovamento democratico dei Paesi europei, si è riversato nelle nuove Costituzioni, nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni unite il 10 dicembre 1948, nella stessa Convenzione europea per la salvaguardia dei dirtti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e nel Concilio Vaticano II, in particolare nella dichiarazione Dignitatis Humanae sulla libertà religiosa.
Il comma 2 riprende il terzo periodo della legge bavarese, che configura la procedura per una soluzione consensuale, adattandolo con la valorizzazione del principio costituzionale di autonomia scolastica e riprendendo il concetto di «comunità scolastica» presente nell’articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.  297, indicando tra le possibili soluzioni l’aggiunta di ulteriori simboli religiosi.
Il comma 3 riprende l’ultimo periodo del testo bavarese, ovvero le modalità di soluzione del caso singolo in assenza di accordo. La decisione è presa per la singola classe, ma, data la sua delicatezza e le obiettive ricadute sull’intero istituto scolastico, viene assunta previo parere del consiglio di circolo o di istituto, col metodo della ricerca del più ampio consenso, evitando sia una decisione a ristretta maggioranza sia un potere di veto illimitato concesso al singolo.
Per questi motivi si auspica un esame in tempi brevi del presente disegno di legge con cui il Parlamento può assumersi pienamente la sua responsabilità, oltre le incertezze normative odierne e i conflitti giudiziari, alla ricerca di un consenso condiviso.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. In considerazione del valore della cultura religiosa, del patrimonio storico del popolo italiano e del contributo dato ai valori del costituzionalismo, come segno del valore e del limite delle costituzioni delle democrazie occidentali, in ogni aula scolastica, con decisione del dirigente scolastico, è affisso un crocifisso.

2. Se l’affissione del crocifisso è contestata per motivi religiosi o di coscienza dal soggetto che ha diritto all’istruzione, ovvero dai suoi genitori, il dirigente scolastico, sulla base del princìpio di autonomia scolastica, nel rispetto dei princìpi di tutela della privacy e di non discriminazione nonché tenendo conto delle caratteristiche della comunità scolastica, cerca un accordo in tempi brevi, anche attraverso l’esposizione di ulteriori simboli religiosi.
3. Qualora non venga raggiunto alcun accordo ai sensi del comma 2, nel rispetto dei princìpi di cui al medesimo comma 2, il dirigente scolastico adotta, previo parere del consiglio di circolo o di istituto, una soluzione che operi un giusto contemperamento delle convinzioni religiose e di coscienza di tutti gli alunni della classe coinvolti e che realizzi il più ampio consenso possibile.

Commenti

6 Commenti su "Proposta di legge sul crocefisso"

  1. g.c. on mar, 2nd feb 2010 17:43
  2. A proposito del disegno di legge sull’esposizione pubblica del crocefisso

    n. 1947 del 18 dicembre 2009 d’iniziativa dei senatori Ceccanti, Chiti, Chiaromonte, Del Vecchio, Di Giovanni Paolo, Giaretta, Lumia, Maritati, Pinotti, Tonini e Treu dal Titolo “Norme generali sulla affissione di crocifissi nelle aule scolastiche sulla base del principio di autonomia delle istituzioni scolastiche, in analogia alla legislazione bavarese e alla giurisprudenza castigliana”

    la Rete Laica di Bologna rileva:

    La rilettura negazionista della storia d’Europa

    La relazione posta in premessa al disegno di legge tenta una rilettura della storia, cercando di accreditare l’esistenza in Italia della tradizione dell’affissione del crocefisso negli uffici pubblici e nelle scuole.. Niente di più falso. Essa venne imposta mediate circolare dal regime fascista, in contrasto con la tradizione risorgimentale che non la prevedeva e come gesto funzionale all’alleanza tra Chiesa cattolica e regime fascista.
    Il tentativo di mistificazione ad opera dei proponenti prosegue a livello europeo, citando il caso della Baviera, della quale si rivendicano le origini “cristiane e occidentali”, oscurando totalmente il fatto che lo sviluppo sociale e civile dell’Europa è frutto sotto il profilo della libertà di coscienza del contributo dato dal cristianesimo, nelle sue diverse componenti (cattolici, protestanti delle varie confessioni, anglicani, ortodossi), nonché dell’ebraismo, dell’islamismo (in Spagna come ad oriente), dal pensiero illuminista e laico diffusosi in tutta la civiltà occidentale.

    Le questioni costituzionali

    Sul piano del diritto positivo e in particolare del diritto costituzionale, il disegno di legge mina alla base gli articoli 2 e 3 della Costituzione, spostando il compito della tutela dei diritti di libertà a livello delle comunità decentrate e cioè sul territorio e nelle singole classi scolastiche. Si afferma di voler in tal modo valorizzare l’autonomia delle formazioni sociali e il ruolo delle comunità sul territorio, dimenticando che autonomia e valorizzazione delle formazioni sociali hanno bisogno della tutela costituzionale per giocare un ruolo positivo. Trasferendo il confronto sulla contrattazione individuale dei singoli soggetti all’interno del microcosmo delle classi e delle comunità territoriali, in deroga alla libertà per tutti, non si tutela la libertà del singolo nelle formazioni sociali (art. 2 Cost.) ne certamente il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) in quanto il soggetto viene lasciato alla dittatura della maggioranza, senza la tutela di regole e garanzie valide per tutti..
    Ma quello che è forse più grave sul piano istituzionale è che si utilizza l’art. 117 della Cost. per scardinare le tutele assicurate dagli art. 2, 3,19, 21 e 33 della Cost., ovvero si utilizza la seconda parte della Costituzione per modificare la prima. Ciò è gravissimo dal punto di vista strategico e costituisce la deriva di una parte miope della cosiddetta sinistra per aprire la strada alla modifica della prima parte della Costituzione posta a garanzia delle libertà sociali, dei diritti e della persona.

    La balcanizzazione del territorio e delle formazioni sociali

    Con il disegno di legge citato si balcanizzano il territorio e le formazioni sociali affidando la gestione dei diritti alle maggioranze relative che si formeranno nella singola classe, nelle singole comunità sui territori. Si spinge verso la formazione di un territorio fatto di un numero infinito di piccoli ambiti all’interno dei quali vince sempre la maggioranza relativa. Si favorisce la creazione di classi ghetto o scuole ghetto, riservate alle diverse religioni, che finirebbe per creare  una conflittualità  ad alto rischio. Si disarticola la scuola come comunità che produce coesione sociale.
    Una ulteriore legittimazione della dittatura della componente di maggioranza della popolazione stanziata sui singoli territori proviene dalla ricostruzione d’identità fatta sfogliando il libro del passato per rileggere presente e futuro. Si cerca nella storia e si scelgono fatti, eventi folkloristici, usi gastronomici, musiche, monumenti, ai quali soli si attribuisce il valore di tradizione. Ciò dovrebbe costituire il valore identitario del territorio che diventa statico, immutabile, impermeabile alla presenza di nuove persone sul territorio e allo sviluppo di una comunità futura, frutto di incontro tra culture, usi e tradizioni, destinato così a deperire perché privo di evoluzione possibile.

    Diritto internazionale negoziato e relativismo giuridico come regola di convivenza

    Si tratta sul piano giuridico e politico del tentativo di costruzione di un diritto neoconsuetudinario e neotradizionale che non ha alcun fondamento reale ed è figlio di un progetto politico frutto di soggetti ad identità debole che, non avendo principi e valori da negoziare nel confronto costante che si sviluppa nella vita comunitaria, creano infiniti spazi circoscritti e controllati all’interno dei quali imporre la dittatura della maggioranza relativa.
    Si cancella in tal modo la consapevolezza acquisita dall’ordinamento giuridico internazionale dell’importanza dello spazio nazionale e internazionale per garantire la tutela dei diritti. Non è un caso che nella “ricostruzione storica” non trovi posto la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo che ha rappresentato e rappresenta una pietra miliare per la tutela della libertà di coscienza. Nessuna traccia della tutela di chi non crede, ma apertura verso le altre religioni con l’offerta di realizzare un pantheon dei simboli delle diverse fedi dove la presenza di altri (diversi dai cattolici) non sia numericamente irrilevante.

    La nostra proposta: la laicità e la tolleranza come valori.

    Noi rifiutiamo la tutela censitaria del diritto di libertà religiosa per cui esso può essere conquistato nella contrattazione personale con l’autorità solo se si possiede la capacità dialettica e la forza per difenderlo, al pari di come il diritto di voto veniva riconosciuto solo a chi aveva denaro.
    Il diritto di libertà di coscienza è componente essenziale dei diritti inalienabili di ogni persona.
    Perciò proponiamo il divieto di esposizione di qualsiasi simbolo religioso negli uffici pubblici e nelle aule scolastiche in particolare.
    Piena libertà di esposizione pubblica dei simboli religiosi, ivi compresa la possibilità per tutti di indossarli, di praticare un particolare regime alimentare, di celebrare i riti, compresi quelli dedicati ai defunti.
    Si ad una società multietnica, multi religiosa, laica, tollerante, rispettosa delle diversità, delle appartenenze di genere e delle libertà individuali e collettive.

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  3. Ka-Tzetnik 135633 on mer, 3rd feb 2010 13:54
  4. Riporto il link con l’articolo di A. Barbera al quale si fa spesso riferimento nella relazione

    http://www.landino.it/articoli.php?id=602%22

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  5. Ka-Tzetnik 135633 on mer, 3rd feb 2010 16:11
  6. Vorrei riportare uno stralcio dell’articolo del Prof. Augusto Barbera che mi ha molto colpito:
    “Il tema dell’esposizione del Crocefisso nelle scuole deve dunque essere ricondotto ai principi della nostra Costituzione . Negli anni scorsi era un problema sollevato quasi esclusivamente da non credenti (o da credenti gelosi del valore esclusivamente religioso del crocefisso) oggi può essere reso più acuto dalla contestazione verso i simboli cristiani da parte di gruppi portatori di altre fedi religiose.
    La presenza del Crocefisso viola il principio di laicità in quanto espressione di un retaggio confessionista oppure appartiene al “patrimonio storico” del nostro Paese ed è un simbolo di identità nazionale? La sua presenza offende chi cattolico non è oppure la sua rimozione offenderebbe quanti, anche non credenti, si riconoscono per i motivi più diversi in quel simbolo? ”

    Vorrei puntualizzare alcuni punti.

    Il primo rilievo che vorrei proporre è in riferimento alla prima parte dello stralcio riportato, in particolare fa sorridere ( per via di quell’ ingenuità figlia di ogni presa di posizione sincera e appassionata) il passaggio in cui l’autore elenca tutti i possibili attori che muovono, o potrebbero muovere contestazioni alla presenza della croce.
    Fa sorridere il fatto che l’autore parla di non credenti, credenti gelosi, e gruppi portatori di altre fedi, senza interrogarsi su cosa comporti una tale eterogeneità di soggetti /attori.
    In questa sede, scevri da furori, possiamo davvero interrogarci su questa presenza così variegata che differisce nel ” quis”, ma si trova unita nel “quid” nel “cur” e a volte anche nel “quomodo”.
    E’ evidente che non vi è uno scontro di civiltà in corso nel quale due entità monolitiche si affrontano per imporre l’una sull’altra le proprie convinzioni e tradizioni, emerge piuttosto un quadro meno inquietante seppur più complesso, che proveremo a delineare in maniera più puntuale e circostanziata possibile.
    Partiamo col dire che i due terzi dei soggetti “dissenzienti” appartiene alla cultura occidentale , infatti i non credenti e i credenti gelosi sono nella stragrande maggioranza dei casi figli della west civilization , ma nonostante questo muovono da posizioni diverse , il pensiero dei non credenti trova il suo referente storico ideologico nelle istanze liberal illuministe che hanno attraversato il vecchio continente secoli fa, i credenti gelosi si trovano ovviamente in una posizione a dir poco aderente a quella di coloro che inneggiano alla presenza della croce nelle scuole , con l’unica differenza che i primi provano sdegno nel vedere sdoganata la croce e trovarla così tra i seni delle modelle , sulle chiappe di Cher e dietro Madonna ( la cantante) quando apre i concerti. Per quanto riguarda l’ultimo terzo, quello delle altre confessioni, dobbiamo dire che solo una parte di questi non appartiene alla cultura occidentale, in quanto tutto il ceppo giudaico cristiano appartiene alla storia d’Europa ( anche se viene poi suddiviso in diverse confessioni) ,insieme all’ Islam ( e vi prego si legge con l’accento sulla ” a”) al quale dobbiamo per una grande ironia della sorte la riscoperta della filosofia greca, base del pensiero occidentale. Rimangono quindi fuori quelle confessioni che sono nate in altri continenti, come il buddhismo, l’nduismo e via dicendo. Alla luce di queste considerazioni possiamo quindi rispondere alle domande che l’autore pone nel suo articolo. Alla luce di queste considerazioni si intuisce che gli unici che si pongono come dei monoliti spaventati dai cambiamenti della società e che quindi reagiscono ruggendo sono i sostenitori della supremazia dell’uomo bianco, che si nascondono dietro l’affermazione del valore della LORO cultura religiosa per piegare le future generazioni all’idea zoppa e miope dell’ assolutismo culturale , quella che ha colonizzato l’Africa e ucciso milioni di persone nei campi di…

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  7. Ka-Tzetnik 135633 on mer, 3rd feb 2010 16:12
  8. sterminio. La migliore tradizione civile del cattolicesimo italiano è stata quella che si è posta in un ottica di apertura e dialogo con i propri interlocutori, è stata quella portata avanti da una parte del basso clero , che vivendo nella società riusciva ad avere la misura delle cose, ma la congrua non c’è più e i preti debbono obbedire a chi li paga. E’ evidente che ci sono molte posizioni ed è la liquidità di tale composizione variegata che sfugge all’osservatore spesso distratto, finendo così per ricondurre tutto ad uno scontro , ad un aut aut che non ha ragione di essere.
    Vorrei infine dire che se è vero che la religione cristiana ha avuto un peso nella nostra storia è indubbio che lo abbia avuto anche Roma antica con il suo diritto che noi abbiamo abbracciato, ma nonostante questo non abbiamo statue di imperatori dove glia schiavi possono recarsi per chiedere la libertà dal padrone crudele. Voglio dire che le nostre tradizioni vanno ricondotte all’epoca in cui si vive, altrimenti si finisce per avere uno scontro senza soluzione. Inoltre potremmo aggiungere un’altra osservazione, se è vero che la fede è un valore abbastanza condiviso e questo porta ad esporre i suoi simboli in luoghi del tutto estranei ad essa ,dovremmo dire che ad esempio anche la GIUSTIZIA che è un valore condiviso ci porterebbe ad appendere bilance dietro gli altari e sebbene la giustizia abbracci tutti , atei ,credenti gelosi e credenti in altre confessioni , questo non accade. La domanda quindi non è perchè non esporre il crocifisso, ma piuttosto il contrario, perchè esporlo. Perchè esporlo il una società dove gli stessi figli dell’occidente ne farebbero a meno senza vietare a nessuno di entrare in una chiesa , inginocchiarsi e pregare ? Perchè far passare per laico ciò che laico non è?
    Nell’articolo 19 della Costituzione non c’è scritto ne è deducibile che la libertà religiosa debba minare la laicità dello Stato, in quanto solo uno stato laico può garantire la libera professione , la propaganda e l’esercizio di un culto , e la prova ne sono i regimi teocratici nei quali questa libertà non c’è.

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  9. 33006 on gio, 11th feb 2010 00:44
  10. Parto con le mie personali considerazioni sull’articolo di un grande studioso del diritto come Augusto Barbera, da dove Yehiel De-Nur ha terminato.

    L’art.19 Cost. (“Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume “), come dice Barbera, “implica la libertà di farne testimonianza in tutti gli ambienti”.
    A parte il fatto che non mi consta che nella Repubblica questo articolo sia rigorosamente rispettato (di moschee e di luoghi di culto nei CPT, come nelle carceri, non se ne sente molto parlare e dubito che esistano, se non altro in numero sufficiente), questo pero’ non lega lo stato ad esporre alcun simbolo religioso. Se uno dei principi supremi dell’ordinamento italiano è il principio di laicità (Sentenza C. Cost. 203/89), anche a dispetto della maggior tutela data alle disposizioni concondatarie, non dobbiamo dimenticarci che proprio lo stato deve garantire a tutti, ex art. 19 Cost., la possibilita’ di professare la fede e quindi, necessariamente, deve ergersi in posizione di terzieta’ rispetto ai valori religiosi.

    Cio’ non significa disconoscere il valore, la storia, la cultura ed finanche i progressi civili che ha qualsivoglia religione, ma significa, anzi, poter vedere meglio, con il distacco della posizione terza, questo insieme di valori ed il loro apporto alla societa’.

    Barbera inoltre dice “Ben venga quindi un progetto di legge che consenta al Parlamento italiano … di esprimersi solennemente, magari distinguendo fra le aule scolastiche e gli altri edifici pubblici e valorizzando nelle attività scolastiche anche altre culture religiose minoritarie”.
    Ben venga. Concordo. Ma questo non e’ sicuramente il disegno di legge dei sui colleghi di partito. In primis in quanto non realizza l’auspicato distinguo tra edifici pubblici (nomina solo la scuola, ma lascia un buco legislativo sugli altri fronti) ma soprattutto non valorizza affatto le altre culture minoritarie. Anzi. Obbliga i “minoritari” ad una strenua lotta per vedere, nel migliore dei casi, anche il loro simbolo religioso appiccicato alle pareti. Ma per agnostici/laici/indifferenti che tutela offre il PD? Ed a che prezzo, anche politico, vista la divisione di militanti PD che si puo’ notare sui blog?

    Inoltre il disegno di legge pone il cerino in mano all’ultimo livello decisionale, il dirigente scolastico. Che un dirigente possa decidere su questioni costituzionalmente garantite, non credo che a tutti possa andare bene. A me sicuramente no. Ma questa e’ una virtu’ del tutto italica. Siamo laici, anzi no. Io decido, tanto poi il cetriolo passa a te che mi hai votato.

    Riporto, per brevita’ quanto sta sul blog di galatea [ http://ilnuovomondodigalatea.wordpress.com/2010/01/30/croci-e-delizie-esame-di-una-proposta-per-il-crocifisso-in-classe-targata-pd/ , a summa del mio intervento (meglio di cosi’ non la saprei scrivere) “Per uscire dall’impasse del crocifisso in classe, Il Pd ha pronta una soluzione. I senatori Ceccanti, Chiti, Chiaromonte, Del Vecchio, di Giovan Paolo, Giaretta, Lumia, Maritati, Tonini e Treu han quindi depositato una proposta di legge di godibilissima lettura, perché coniuga magistralmente due virtù sommamente piddine: il non dire nulla e, quel poco che si dice, dirlo in maniera da scontentar tutti.”

    Certo che ne e’ passata di acqua sotto i ponti da quando alcuni signori apprezzavano Marx che nella Critica alla filosofia hegeliana del diritto pubblico diceva che “La religione è il sospiro della creatura oppressa, è l’anima di un mondo senza cuore, di un mondo che è lo spirito di una condizione senza spirito. Essa è l’oppio del popolo.”
    …ma forse qualcuno ha cambiato ponte.

    Segnalo invece uno splendido articolo della Prof.ssa Mancini http://www.associazionedeicostituzionalisti...

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  11. 33006 on gio, 11th feb 2010 00:47
  12. …SOB… sono andato lungo…

    Segnalo invece uno splendido articolo della Prof.ssa Mancini http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/dottrina/libertadiritti/Mancini.pdf

    Vi offro inoltre una risata.
    Nel sito web dei senatori pd (http://www.senatoripd.it/dettaglio/69144/) il presentatore parla della proposta presentata “insieme ai colleghi Chiti, Chiaromente, Del Vecchio, Giaretta, Lumia, Maritati, Pinotti, Tonini e Treu.” Notate il lapalissiamo CHIAROMENTE. Se proseguite poi c’e’ una splendida ulteriore correzione di word sulla “Comunità autonoma spagnola della Pastiglia”. Insomma… ho capito perche’ il primo comma dell’articolo unico e’ attorcigliato su se stesso… …colpa di word. :-)
    Nemmeno il comune di Zola Predosa era riuscito a fare di meglio pubblicando sul suo sito web un documento word intestato al Comune di Zona Predona (ora pero’ corretto).

    Offro inoltre il ricorso alla grande chambre ( http://www.governo.it/Presidenza/CONTENZIOSO/comunicazione/allegati/LAUTSI_ricorso_italia.pdf ) da parte del Governo.

    Alla prossima.

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